Riassunto

Il presente contributo esamina due aspetti associati all’attività degli epidemiologi operanti in qualità di consulenti tecnici nelle aule dei tribunali: gli standard professionali ai quali attenersi e i requisiti deontologici da garantire; tali temi vanno considerati alla luce della molteplicità dei ruoli che l’epidemiologo è chiamato a svolgere in ambito giudiziario, consulente talora della magistratura e altre volte della difesa e delle parti civili. Per quanto riguarda gli standard professionali appare essenziale che i criteri utilizzati dagli epidemiologi nelle aule giudiziarie non si discostino da quelle della buona pratica epidemiologica. Per quanto attiene i problemi deontologici, la questione più rilevante è rappresentata dal potenziale conflitto d’interesse che può portare il ricercatore a introdurre nella sua testimonianza elementi di distorsione, e questo si traduce in una perdita di obiettività e correttezza. Altro punto importante sul piano deontologico è il modo in cui l’epidemiologo si rapporta ai colleghi nel contraddittorio: è legittima la difformità di vedute, e anche la critica più rigorosa, che deve essere però adeguatamente argomentata.

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